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ICI - ANNO 2009


Si informa che per l'anno 2009 è stata confermata l'aliquota del 7 per mille ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Il D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24.7.2008, n. 126, ha stabilito che l'abitazione principale, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, sono esenti da ICI.
Si precisa che sono equiparati all'abitazione principale e pertanto esenti dal pagamento dell'ICI i fabbricati rientranti nelle seguenti tipologie:
1) le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.
2) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si ricorda che, ai fini dell'applicazione delle suddette esenzioni, è obbligatorio presentare apposita dichiarazione o comunicazione entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
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